Legge di bilancio 2024
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell’articolo 1 della legge in esame)
Esonero parziale dei contributi previdenziali IVS lavoratori dipendenti (comma 15)
La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con delle novità, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (cd. “esonero IVS” Invalidità Vecchiaia e Superstiti), già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro.
Il comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l’analoga norma in vigore nel 2023, ma innovandola.
La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari:
- al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Attenzione: a differenza delle versioni precedenti, l’esonero si applica solo sulle mensilità ordinarie, da gennaio a dicembre, e non anche sulla 13^ (anche se la retribuzione imponibile di riferimento sopra indicata è parametrata su 13 mensilità).
Si vuole sottolineare che la misura si applica, ancora una volta in modalità non strutturale, solo per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, sia ai lavoratori già in forza che ai lavoratori assunti nel corso del 2024.
Nuovi limiti di esenzione per i Fringe Benefits (commi 16 - 17)
Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilati il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e assimilati;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilati dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).
I lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Compensazioni tramite modello F24 (commi 94,97, 98)
A partire dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e non sarà più possibile utilizzare il canale bancario home banking.
Congedo parentale (comma 179)
La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n.151/2001) in tema di congedo parentale.
Si dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese:
- il riconoscimento di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%;
- per un mese;
- entro il sesto anno di vita del bambino.
Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
Decontribuzione delle lavoratrici con figli (commi 180 - 182)
L’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
- nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
- a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Si attendono le istruzioni INPS per la procedura operativa.
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