Patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024 l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita solo ed esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.

Dal 1° ottobre 2024 l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita solo ed esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti

La disciplina regolatoria è contenuta all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha novellato l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

È, invece, il D.M. 132/2024 a darne attuazione e a delegare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della patente. In forza di tale delega, l’INL ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

È intercorso un periodo transitorio che va dal 1^ ottobre al 31 ottobre 2024, che ha permesso alle aziende che necessitano della patente di trasmettere all’INL un’autocertificazione / dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81; dal 1^ novembre 2024 sarà possibile operare in cantiere solo dopo aver richiesto e ottenuto la patente direttamente al portale dell’INL dedicato.

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Ma vediamo l’argomento nei dettagli.

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i criteri dell’art. 5 del D.M. 132/2024.

La richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l’implementazione della piattaforma informatica, con modalità che saranno comunicate sul sito dell’Ispettorato, secondo le seguenti regole:

  1. Requisiti posseduti alla presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti con effetto retroattivo (art. 5, comma 5, D.M. 132/2024).
  2. Requisiti conseguiti dopo la presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti aggiornando il punteggio della patente.

 

Nella menzionata circolare n. 4/2024 vengono sviluppate le tabelle che indicano il valore dell’incremento in rapporto ai criteri di cui all’art. 5 del D.M. 132/2024 citato, che di seguito si riportano:

  • storicità dell’azienda;
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
  • attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
  • altre attività, investimenti o formazione.

 

In merito alla decurtazione dei crediti, l’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il punteggio della patente sia soggetto a decurtazioni in conseguenza di provvedimenti definitivi emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o lavoratori autonomi

Al 1° ottobre 2024 devono essere in possesso della patente tutti coloro che, imprese o lavoratori autonomi, operano (inteso come “presenza fisica”) nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X” al D.Lgs. n. 81/2008.

È condizione decisiva, pertanto, l’operare all’interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto.

Va da sé che se alla data di entrata in vigore della disposizione gli interessati non stanno operando all’interno di nessun cantiere, essi non sono tenuti a effettuare alcun adempimento.

Per contro, se in una data successiva al 1° ottobre inizieranno l’attività in un cantiere essi saranno tenuti a far precedere l’accesso dall’invio della dichiarazione / autocertificazione tramite PEC o dalla richiesta della patente a crediti.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il :

  • legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo,
  • anche tramite un intermediario abilitato ai sensi della L. 12/1979 munito di delega in forma scritta.

L’accesso al portale dell’Inl dedicato alla presentazione della domanda è consentito mediante lo Spid personale di chi opera o la carta di identità elettronica del soggetto che opera.

Una volta giunti al termine della procedura, verrà immediatamente rilasciata la patente associata alla ragione sociale, con numero di istanza e codice di patente associata, nonché data di richiesta e data di rilascio, che dovrà essere presentata in cantiere.

I requisiti previsti per il rilascio della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 – c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – sono:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi TOTALI previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); ricordiamo che ad ogni scadenza il documento deve essere rinnovato (pena perdita del requisito);
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale in corso di validità (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera; inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie risultino in attività da almeno tre anni; ricordiamo che ad ogni scadenza il documento deve essere rinnovato (pena perdita del requisito);
  6. avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente.

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha chiarito che è il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, colui che deve verificare il possesso della patente a crediti ovvero dell’attestazione di qualificazione Soa, non solo delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi, cui ha affidato lavori in appalto, ma anche nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori.

Nessun obbligo a cascata, quindi, nelle catene di appalti. Sarà sempre il committente a rispondere della mancata verifica e non il sub-committente.

Infatti, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento degli stessi, deve designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, comunicando il suo nominativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati.

L’art. 27 c.6 D.Lgs 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi, esito di accessi ispettivi, emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigente e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato 1 BIS del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Ricordiamo che i requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica (DURC, DURF) devono essere rinnovati, pena la perdita del requisito e la sottrazione dei relativi crediti.

Studio Salvi Lombardi

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