In sede di conversione in legge del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), è introdotta, per il 2024, una indennità una tantum (c.d. bonus Natale).
Il Decreto Omnibus, introduce, limitatamente all’anno 2024, una indennità una tantum (c.d. bonus Natale)
- pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno (in base ai giorni di detrazione da lavoro dipendente),
- a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari,
- da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, convertito dalla Legge n. 143/2024, dal D.L. n. 167/2024, per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali (A, B) e familiari (C):
- titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare, il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica);
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati;
- il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- imposta lorda di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro dipendente spettanti (ossia avere un’imposta netta da versare);
- presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età).
Per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve farne espressa richiesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti) e familiari.
Procedura
Solo dopo che il lavoratore avrà fatto espressa richiesta, consegnando la dichiarazione di cui sopra, il datore di lavoro riconosce l’indennità unitamente alla 13^ mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (F24).
Si fa presente che, in sede di conguaglio, se uno dei tre requisiti indicati (A, B, e C) venisse meno, il datore di lavoro provvederà al recupero del bonus erogato.
L’Agenzia delle entrate ha comunque confermato che il bonus sarà rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi (grazie al relativo campo in CU) al verificarsi dei seguenti casi:
- redditi di lavoro dipendenti non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di sostituto d’imposta (domestici);
- il lavoratore dipendente, non avendo certezza dei redditi totali dell’2024, NON presenta la dichiarazione al datore di lavoro (e quindi non viene erogato il bonus);
- il lavoratore cessato prima dell’erogazione della 13^ (prima del 20.12.2024);
- il lavoratore ha beneficiato del bonus senza averne diritto ed il datore di lavoro non era a conoscenza di ulteriori redditi
Lo Studio Salvi Lombardi, Consulenti del Lavoro, è a disposizione per ulteriori informazioni.