Pubblicata la legge di bilancio 2025: le novità in materia di tassazione del reddito dipendente e assimilato dal 1° gennaio 2025
È stata pubblicata in GU la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”.
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Si riporta di seguito una breve ma dettagliata analisi delle numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente e assimilato a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Aliquote e scaglioni di reddito
Attraverso la modifica dell’art. 11, comma 1 del TUIR viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 per il solo periodo d’imposta 2024.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquote IRPEF |
---|---|
fino 28.000 euro | 23% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 | 43% |
Detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
Attraverso la modifica dell’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene reso strutturale anche l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880 ad euro 1.955) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi, trovano applicazione i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:
Reddito complessivo (RC) | Detrazione spettante |
---|---|
RC ≥ 15.000 | euro 1.955* |
15.000 < RC ≤ 28.000 | 1.910 + 1.190 x ((28.000-RC)/13.000)** |
28.000 < RC ≤ 50.000 | 1.910 x ((50.000-RC)/22.000)** |
* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000. La maggiorazione va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.
Trattamento integrativo
In materia di trattamento integrativo, attraverso la modifica dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020, si confermano le regole vigenti per il 2024.
Per i titolari di reddito da lavoro dipendente complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno (1.880 anziché 1.955).
Nuove misure di riduzione del cuneo fiscale (ex esonero contributivo)
Per il 2025 l’esonero contributivo del 6-7% (lo “sconto” dei contributi INPS in carico al dipendente) sarà sostituito, in favore dei medesimi lavoratori, da due misure in ambito fiscale.
Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo annuo:
- non superiore a 20.000 euro, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente;
- superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
A. SOMMA INTEGRATIVA:
- spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) non superiore a 20.000 euro (rileva la quota esente del reddito agevolato dei lavoratori impatriati e non rileva il reddito da abitazione principale);
- di importo variabile, quantificata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) come di seguito calcolato:
Reddito da lavoro dipendente (RLD) | % somma INTEGRATIVA spettante |
---|---|
RLD ≤ 8.500 | 7,1% |
8.500 < RLD ≤ 15.000 | 5,3% |
15.000 < RLD ≤ 20.000 | 4,8% |
- riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo paga
- come competenza netta (ovvero come trattenuta netta in caso di recupero) poiché NON è reddito
- il cui riconoscimento al lavoratore dipendente genera un credito per il sostituto d’imposta da recuperare in compensazione nel Mod. F24
- la cui spettanza è verificata anche in sede di conguaglio.
Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalle retribuzioni di gennaio dell’anno successivo.
B. ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA:
- spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro (rileva la quota esente del reddito agevolato dei lavoratori impatriati e non rileva il reddito da abitazione principale);
- è fissata in 1.000 euro annui ma, se il reddito complessivo supera la soglia di 32.000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro, come di seguito riportato:
Reddito complessivo annuo (RC) | Detrazione annua |
---|---|
20.000 < RC ≤ 32.000 | 1.000 |
32.000 < RC ≤ 40.000 | 1.000 x ((40.000-RC)/8.000) |
RC > 40.000 | 0 |
- è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga,
- da gestire in analogia alle altre detrazioni come una riduzione dell’imposta lorda, nel limite massimo dell’importo di quest’ultima,
- la cui spettanza è verificata anche in sede di conguaglio.
Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalle retribuzioni di gennaio dell’anno successivo.
Detrazioni IRPEF
In materia di “riordino delle detrazioni”, si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Tali detrazioni vengono generalmente riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi.
L’importo della detrazione è:
Reddito complessivo annuo (RC) | Importo base detrazione |
---|---|
75.000 < RC ≤ 100.000 | 14.000 euro |
RC > 100.000 | 8.000 euro |
Tale importo di detrazione deve essere poi moltiplicato per un coefficiente calcolato in base al numero di figli a carico, secondo le seguenti formule:
Nucleo familiare | Coefficiente |
---|---|
0 figli fiscalmente a carico* | 0,50 |
1 figlio fiscalmente a carico* | 0,70 |
1 figlio fiscalmente a carico* | 0,70 |
2 figli fiscalmente a carico* | 0,85 |
+ di 2 figli a carico* o almeno 1 con disabilità | 1 |
* Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
Di seguito il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente in funzione della composizione del nucleo familiare e del livello di reddito complessivo percepito:
Coefficiente figli a carico | Massimale detrazione redditi 75.000 < RC ≤ 100.00 | Massimale detrazione redditi RC > 100.000 |
---|---|---|
Nessun figlio a carico (0,50) | 14.000 x 0,50 = 7.000 | 8.000 x 0,50 = 4.000 |
1 figlio a carico (0,75) | 14.000 X 0,70 = 9.800 | 8.000 X 0,70 = 5.600 |
2 figli a carico (0,80) | 14.000 x 0,85 = 11.900 | 8.000 x 0,85 = 6.800 |
+ di 2 figli a carico o almeno 1 con disabilità | 14.000 x 1 = 14.000 | 8.000 x 1 = 8.000 |
Le seguenti tipologie di oneri/spese sono espressamente escluse dalle limitazioni legate al reddito complessivo e
alla composizione del nucleo familiare di cui sopra, con la conseguenza che la relativa detrazione continua a
spettare per intero. Si tratta nello specifico delle spese di cui all’art. 15 del TUIR:
- interessi passivi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale sostenuti per contratti stipulati fino
al 31.12.2024; - premi per assicurazioni aventi per oggetto:
- rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [comma 1, lett. f)];
- il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo [comma 1, lett. f-bis)] sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- spese sanitarie
Detrazioni per familiari a carico
A. DETRAZIONE PER FIGLI
La Legge di Bilancio 2025 modifica l’art. 12 c.1 lett. c) del TUIR, ridefinendo l’ambito di applicazione di tale detrazione.
Fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro), a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per figlio (importo potenziale annuo di 950 euro) è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Il limite massimo di età (età inferiore a 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.
Presenza di almeno 1 figlio | |
---|---|
| ((950 x ((95.000-RC)/95.000)) x n. figli |
B. DETRAZIONE DI ALTRI FAMIGLIARI
La Legge di Bilancio 2025 modifica l’art. 12 c.1 lett. d) del TUIR, ridefinendo l’ambito di applicazione di tale detrazione.
Dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente e che percepisca un reddito non superiore a euro 2.840,51.
La detrazione in oggetto continua ad essere così calcolata:
Reddito complessivo (RC) | Detrazione spettante |
---|---|
RC < 80.000 | 750 x ((80.000-RC)/80.000) |
C. DETRAZIONE PER FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO
La Legge di Bilancio 2025 inserisce il nuovo comma 2-bis all’art. 12 del TUIR, prevedendo espressamente che ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero. La disposizione produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2025.