Pubblicata la legge di bilancio 2025: le novità per i datori di lavoro dal 1° gennaio 2025
È stata pubblicata in GU la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”.
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Si riporta di seguito una breve ma dettagliata analisi delle numerose novità che interessano i datori di lavoro a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Per tutto quanto di seguito, si rimane in attesa delle circolari operative degli enti interessati, INPS, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.
FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO (c. 48)
Attraverso la revisione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
- 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli,con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
- 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni).
ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI (c. 81 - 83)
Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte, attraverso l’integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese per:
- vitto,
- alloggio,
- viaggio
- e trasporto
sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte e contributi.
Le stesse regole rilevano ai fini della deducibilità di tali costi per l’azienda.
ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI (c. 386-389)
Viene introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025,
- titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000 euro,
- che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione.
Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
LIMITE DI ESENZIONE FRINGE BENEFIT (VALORE BUONI SPESA, BENI E SERVIZI E RIMBORSI SPESE UTENZE DOMESTICHE, AFFITTO E INTERESSI SU MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE (c. 390)
In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, per
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale
sono confermati seguenti limiti di esenzione:
- 1.000 euro per lavoratori dipendenti e assimilati senza figli a carico,
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati con figli fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO (comma 161)
La Legge di Bilancio 2025 prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato:
- c.d. “Quota 103” (un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni), che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, o
- anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.
Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota dei contributi a proprio carico (9,19% o 9,49%), normalmente trattenuti in busta paga e versati dal datore di lavoro all’INPS. Tale importo non è utile ai fini della determinazione del reddito.
L’esercizio dell’opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpI (comma 171)
La Legge di Bilancio 2025, modificando l’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, introduce un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025.
Come noto, l’indennità NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione.
Al fine di prevenire eventuali abusi nel ricorso all’istituto della NASpI, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025,
- se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato
- non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
La norma fa salve le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (commi 217-218)
La Legge di Bilancio 2025 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti, il seguente elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale:
- da uno a tre mesi con indennità pari all’80%
- entro il sesto anno di vita del bambino,
- in alternativa tra i genitori.
Tale novità spetta ai genitori il cui congedo di maternità o di paternità sia in corso al 1° gennaio 2025.
DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (commi 219-220)
La Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento, a decorrere dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero:
- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti.
Tale beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024.
Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.