Pubblicato il collegato lavoro: le nuove disposizioni in materia di lavoro
È stata pubblicata in GU la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 c.d. Collegato Lavoro, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
Le disposizioni contenute nel Collegato Lavoro sono in vigore dal 12 gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.
ATTIVITÀ STAGIONALI: NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ART. 11
Il Legislatore amplia la definizione di “attività stagionali” estendendola non solo a situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), ma facendovi rientrare anche le esigenze tecnico-produttive dell’attività aziendale ovvero le esigenze connesse ai cicli stagionali del settore produttivo in sé o del mercato di riferimento dell’azienda.
A tal fine, poi, la norma delega la contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa (art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015) ad individuare le casistiche di tali attività stagionali all’interno dei contratti collettivi di lavoro.
Ricordiamo che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, le attività stagionali sono escluse dall’ambito di applicazione:
- dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore (il cd. “stop & go”),
- della durata massima dei rapporti a termine,
- delle causali giustificatrici,
- delle limitazioni numeriche all’assunzione di lavoratori a termine.
DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ART. 13
L’articolo 13 del Collegato Lavoro specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in relazione alla durata del contratto.
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del suddetto periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso (quindi, senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente), la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a:
- quindici giorni, per i contratti con durata non superiore a sei mesi,
- trenta giorni, per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Resta fermo che, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova e che, in caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA - ART. 19
L’articolo 19 del Collegato Lavoro, in materia di dimissioni e risoluzione consensuale, prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Inoltre, è stabilito che, in tali casi, non si applica la procedura di convalida trasmessa telematicamente dal lavoratore.