Il periodo estivo (ma non solo), in quasi tutti i settori produttivi, costituisce la fase dell’anno in cui si cerca di soddisfare il bisogno di recuperare le energie psicofisiche. Questo bisogno è identificato e tutelato nel nostro ordinamento attraverso l’istituto delle ferie.
Ma quali sono le norme che regolano la maturazione e il corrispondente godimento delle ferie?
Qual è il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione delle ferie?
Quando e come maturano le ferie
Il periodo di maturazione delle ferie (che è fissato ordinariamente in dodicesimi) considera come arco temporale generalmente l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), inteso come lasso di 12 mesi.
I criteri di maturazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva applicata in azienda e tra questi può esserci anche la variazione dell’arco di maturazione (ad esempio: periodo che va da ottobre a settembre dell’anno successivo).
È importante ricordare che ogni lavoratore subordinato ha diritto di conoscere il numero di giorni/ore di ferie maturate, godute e residue. Questi dati devono essere indicati obbligatoriamente nel libro unico del lavoro.
Le ferie maturano proporzionalmente nell’anno, in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestato, così come accade nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, ovvero nei casi dei contratti a tempo determinato ed in ragione della durata della prestazione lavorativa se più o meno di 15 giorni nel mese.
Inoltre, le ferie maturano proporzionalmente alla percentuale part time del contratto subordinato stesso.
Il criterio da seguire per effettuare il conteggio delle ferie spettanti viene stabilito dai contratti collettivi. La generalità dei CCNL stabilisce per la maturazione il criterio di almeno 15 giorni di retribuzione effettiva.
Le normative che regolamentano le ferie
Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore, rivolto a reintegrare le energie psicofisiche e a consentirgli di partecipare alla vita familiare e sociale. A stabilirlo le seguenti normative:
Costituzione – Articolo 36
Nell’art. 36 della Costituzione, il comma 3 sancisce il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Codice Civile – Articolo 2109
Il Codice Civile, con l’art. 2109 “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”, contempla i seguenti quattro principi:
- le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
- la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi;
- l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
- il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.
La Corte Costituzionale, successivamente, ha aggiunto:
- le ferie maturano in costanza di rapporto di lavoro e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio;
- le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto;
- la malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso nell’ipotesi in cui sia idonea ad incidere sul godimento al riposo ed alla rigenerazione delle energie psico fisiche del lavoratore.
Carta dei diritti fondamentali UE
In ultimo, in ambito comunitario, il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce “principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa” sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000.
Il D.Lgs. n. 66/2003 all’art. 10 stabilisce le modalità di fruizione delle ferie.
La disposizione contempla i seguenti principi:
- le modalità di concessione e di fruizione delle ferie continuano ad essere regolamentate dall’art. 2109 c.c.;
- le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
- le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore;
- le mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dalla relativa indennità (l’indennità sostitutiva delle ferie), se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, quindi, in astratto, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione;
- l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta in caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale, aggiuntivo della previsione legale;
- il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro, da Euro 100 ad Euro 600; se, invece, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è da Euro 400 ad Euro 1.500; infine, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è da Euro 800 ad Euro 4.500 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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